1. Al consiglio nazionale sono affidate le seguenti funzioni:
a) l'esercizio della giurisdizione domestica, nei limiti di cui alla presente legge;
b) l'adozione di uno statuto per la definizione della propria organizzazione;
c) l'approvazione di regolamenti nelle materie di cui all'articolo 3, comma 3;
d) la proposizione del codice di deontologia professionale;
e) la formulazione dei criteri per la determinazione dei compensi ai professionisti;
f) la determinazione del contributo annuale a carico degli iscritti agli Ordini territoriali per le spese necessarie al proprio funzionamento e all'esercizio delle sue funzioni;
g) la deliberazione delle nomine e delle designazioni in ambito nazionale;
h) l'emanazione di direttive generali e la definizione di obiettivi, priorità e programmi relativi all'attività di formazione e aggiornamento professionale;
i) ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge e dai regolamenti.
2. Gli Ordini territoriali esercitano le seguenti funzioni:
a) provvedono alla tenuta degli albi, al loro aggiornamento e alla verifica periodica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione;
b) determinano gli oneri a carico degli iscritti;
c) formulano proposte o pareri nei confronti degli organi di livello nazionale;
d) curano l'aggiornamento periodico degli iscritti organizzando appositi corsi, anche di intesa con università e istituzioni o associazioni scientifiche e culturali. Per l'organizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento i consigli degli Ordini possono promuovere la costituzione di fondazioni anche con la partecipazione di soggetti pubblici e privati. In ogni caso l'organizzazione dei corsi non costituisce esercizio di attività commerciale;
e) esercitano i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
f) curano l'organizzazione degli uffici e la gestione del personale dipendente;
g) promuovono o resistono alle liti con l'eventuale potere di conciliare e transigere;
h) determinano i compensi ai professionisti, secondo quanto previsto dai regolamenti;
i) svolgono le altre funzioni previste dalla legge.