Art. 63.
(Funzioni degli organi statutari).

      1. Al consiglio nazionale sono affidate le seguenti funzioni:

          a) l'esercizio della giurisdizione domestica, nei limiti di cui alla presente legge;

          b) l'adozione di uno statuto per la definizione della propria organizzazione;

          c) l'approvazione di regolamenti nelle materie di cui all'articolo 3, comma 3;

          d) la proposizione del codice di deontologia professionale;

 

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          e) la formulazione dei criteri per la determinazione dei compensi ai professionisti;

          f) la determinazione del contributo annuale a carico degli iscritti agli Ordini territoriali per le spese necessarie al proprio funzionamento e all'esercizio delle sue funzioni;

          g) la deliberazione delle nomine e delle designazioni in ambito nazionale;

          h) l'emanazione di direttive generali e la definizione di obiettivi, priorità e programmi relativi all'attività di formazione e aggiornamento professionale;

          i) ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge e dai regolamenti.

      2. Gli Ordini territoriali esercitano le seguenti funzioni:

          a) provvedono alla tenuta degli albi, al loro aggiornamento e alla verifica periodica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione;

          b) determinano gli oneri a carico degli iscritti;

          c) formulano proposte o pareri nei confronti degli organi di livello nazionale;

          d) curano l'aggiornamento periodico degli iscritti organizzando appositi corsi, anche di intesa con università e istituzioni o associazioni scientifiche e culturali. Per l'organizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento i consigli degli Ordini possono promuovere la costituzione di fondazioni anche con la partecipazione di soggetti pubblici e privati. In ogni caso l'organizzazione dei corsi non costituisce esercizio di attività commerciale;

          e) esercitano i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;

          f) curano l'organizzazione degli uffici e la gestione del personale dipendente;

          g) promuovono o resistono alle liti con l'eventuale potere di conciliare e transigere;

 

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          h) determinano i compensi ai professionisti, secondo quanto previsto dai regolamenti;

          i) svolgono le altre funzioni previste dalla legge.